BONUS SOCIALI: dal 2021 si attivano in automatico

Dal 1° gennaio 2021 sono cambiate le modalità di accesso ai bonus sociali per disagio economico;
parliamo dei già noti bonus energia, bonus gas (metano e non GPL o gas in bombole) e bonus acqua. A
partire da quest’anno, infatti, i bonus saranno riconosciuti in automatico ai cittadini o ai nuclei familiari che
ne hanno diritto, sia in caso di prima attivazione che di rinnovo, senza la necessità di presentare apposita
domanda.

BONUS PER DISAGIO ECONOMICO
 La nuova modalità di erogazione automatica del bonus è diventata operativa dal 1° luglio
2021 e gli effetti sono retroattivi: questo significa che il calcolo sarà fatto su tutto l’anno
2021 a partire quindi da gennaio
 L’importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica suddiviso nelle
diverse fatture corrispondenti ai consumi di 12 mesi
 Per usufruire dei bonus sarà sufficiente richiedere ogni anno l’attestazione ISEE e, se il
nucleo familiare rientra nei parametri, il bonus verrà erogato automaticamente in bolletta. Il
nucleo familiare deve avere un reddito ISEE:
 non superiore a 8.265,00 euro
 non superiore a 20.000,00 euro (nel caso di famiglie con almeno 4 figli a carico)
 la presenza di titolari di Reddito di Cittadinanza o Pensione di cittadinanza (anche
se la soglia ISEE è superiore a 8.265 euro)

 Uno dei componenti del nucleo familiare deve essere intestatario di un contratto attivo di
fornitura elettrica e/o gas e/o idrica con tariffa per usi domestici, oppure usufruire di una
fornitura condominiale gas e/o idrica (bonus gas e acqua)
 Ogni nucleo familiare ha diritto ad un bonus per ciascuna tipologia – elettrico, gas, idrico –
per anno di competenza
 I bonus sono cumulabili e quindi se si è titolari del bonus elettrico si può beneficiare anche
dei bonus acqua e gas
 I bonus sociali per disagio economico e per disagio fisico sono cumulabili qualora ricorrano
i rispettivi requisiti di ammissibilità
 Il cliente che perde i requisiti per usufruire del bonus deve informare il proprio venditore.

BONUS ENERGIA ELETTRICA PER DISAGIO FISICO
1. Dal 1° gennaio 2021 nulla cambia per le modalità di accesso a tale bonus.
2. I soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute (comprovata da attestazione dell’ASL)
e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno
continuare a fare la richiesta presso i Comuni o i CAF senza però la necessità
dell’attestazione ISEE.
3. Il bonus per disagio fisico non deve essere rinnovato, ma viene erogato fino al cessato uso
delle apparecchiature elettromedicali che dovrà essere segnalato al proprio venditore di
energia elettrica.
4. In caso di cambio del venditore o delle condizioni economiche del contratto, il bonus
continua ad essere erogato senza interruzioni fino al cessato uso delle apparecchiature.
5. Se il contratto viene intestato ad altro soggetto che non vive dove dimora il cliente in gravi
condizioni di salute, il bonus cessa.
6. Il bonus per disagio fisico è cumulabile con quello per disagio economico qualora ricorrano
i rispettivi requisiti di ammissibilità.

…. e se ti servisse aiuto?
Puoi fissare un appuntamento con il CAF Acli al numero 071/2072482 che elaborerà per te
gratuitamente la dichiarazione ISEE provvedendone all’invio telematico.

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